Gli agricoltori, i processori e i commercianti biologici devono rispettare rigorosi requisiti dell’UE se vogliono utilizzare il logo biologico dell’UE o etichettare i loro prodotti come biologici.
La legislazione dell’UE garantisce che il termine ‘biologico’ abbia lo stesso significato per i consumatori e i produttori in tutta l’UE.
Regolamento (UE) 848/2018 regola la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici per i paesi dell’UE. I paesi al di fuori dell’UE che desiderano richiedere la certificazione biologica dell’UE devono comunque fare riferimento alla versione precedente del Regolamento (CE) 834/2007 e 889/2008.
Principi Biologici dell’UE
Il nuovo regolamento biologico dell’UE 848 ha stabilito una nuova direzione per lo sviluppo dell’agricoltura biologica, con i seguenti obiettivi:
- Sistemi di coltivazione sostenibile
- Una varietà di prodotti di alta qualità
- Maggiore enfasi sulla protezione dell’ambiente
- Maggiore attenzione alla biodiversità
- Standard più elevati di protezione degli animali
- Confidenza dei consumatori
- Protezione degli interessi dei consumatori
La produzione biologica rispetta i sistemi e i cicli naturali. Processi di produzione biologici e meccanici e processi di produzione legati al territorio dovrebbero essere utilizzati per raggiungere la sostenibilità, senza ricorrere a organismi geneticamente modificati (OGM).
Nell’agricoltura biologica, i cicli chiusi che utilizzano risorse e input interni sono preferiti rispetto ai cicli aperti basati su risorse esterne. Se questi ultimi vengono utilizzati, dovrebbero essere
- Materiali biologici provenienti da altre fattorie biologiche
- Sostanze naturali
- Materiali ottenuti naturalmente, o
- Fertilizzanti minerali a bassa solubilità
Caratteristiche del Regolamento Biologico dell’UE
- La produzione idroponica, che consiste nel posizionare le radici di alcune piante in una soluzione nutritiva, è vietata.
- La produzione di alimenti biologici trasformati esclude gli alimenti contenenti o costituiti da nanomateriali prodotti.
- Alcuni nuovi prodotti sono stati inclusi nell’ambito del Regolamento nella misura in cui possono essere prodotti utilizzando tecniche di produzione naturali. Questi prodotti sono elencati nell’Allegato I al Regolamento. Ad esempio, cotone, lana, cera d’api, oli essenziali non alimentari, sale marino, tappi di sughero di sughero naturale, ecc.
- È stato istituito un sistema di certificazione di gruppo per piccoli agricoltori e operatori al fine di ridurre i costi di ispezione e certificazione e i vincoli amministrativi, rafforzare le reti locali, contribuire allo sviluppo di migliori punti di vendita e garantire condizioni di parità con gli operatori di paesi terzi.
- Un’azienda può produrre sia prodotti biologici, in conversione che non biologici in determinate condizioni.
- Riguardo all’uso degli aromi, il nuovo regolamento europeo introduce restrizioni maggiori sull’uso degli aromi naturali. Per la trasformazione dei prodotti biologici, sono consentite solo sostanze aromatiche naturali o preparazioni aromatiche naturali e vengono etichettate come “aromi naturali di . . .” in conformità all’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, del Reg. CE 1334/2008. Gli aromi devono contenere almeno il 95% del componente aromatico ottenuto dal materiale naturale di base.
- L’uso di resine a scambio ionico è consentito solo nell’industria del vino e degli alimenti per l’infanzia.
- L’arricchimento con vitamine e minerali è consentito solo nei prodotti per i quali la legislazione ne richiede l’uso (come alcuni tipi di alimenti per l’infanzia).
- Gli operatori e i gruppi di operatori devono essere sottoposti a un controllo di conformità almeno una volta all’anno. Nel caso in cui non vengano riscontrate violazioni per 3 anni consecutivi, l’intervallo tra due ispezioni fisiche sul posto sarà di due anni.
- Entro il 31 dicembre 2024, al più tardi, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla presenza di prodotti e sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica e sulla valutazione delle norme nazionali esistenti. Questa relazione potrebbe essere accompagnata da una proposta legislativa per ulteriori armonizzazioni.
- Attualmente, gli Stati membri che hanno norme nazionali che vietano la commercializzazione di prodotti con una quantità di sostanze non autorizzate superiore a un certo livello come biologici possono continuare ad applicare tali norme, purché non vietino, limitino o impediscano la commercializzazione come prodotti biologici di prodotti ottenuti in altri Stati membri, purché tali prodotti siano stati prodotti conformemente a questo Regolamento. Gli Stati membri che utilizzano tali norme devono informare tempestivamente la Commissione.
- In caso di contaminazione da una sostanza non autorizzata, se l’ente di ispezione stabilisce che è stata utilizzata volontariamente o che non sono state adottate misure precauzionali, il prodotto interessato non può essere commercializzato come prodotto biologico o in conversione o utilizzato nella produzione biologica.